giovedì 29 giugno 2017

Il polverone mediatico sul caso Totò Riina: capiamoci qualcosa...

Placatasi, almeno momentaneamente, la querelle sul caso della presunta liberazione di Salvatore Riina, proviamo a spiegare cos’è accaduto analizzando i fatti.

In una calda giornata di primavera inoltrata, il 5 giugno, le principali agenzie di stampa nazionali battono una notizia che scuote violentemente le coscienze di tutti, anche quella di chi scrive: Totò Riina sarà scarcerato per assicurargli una morte dignitosa.

Trascorsi pochi secondi in cui rimango attonito, cerco di comprendere cosa stia succedendo, e per farlo attingo alla fonte principale della notizia, ovvero la sentenza n. 966/2017 della Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione.

Vediamo come si è arrivati a questa sentenza.

Il 20 maggio 2016 il Tribunale di Sorveglianza (organo giudiziario che decide sulle richieste di pene alternative alla detenzione in carcere) di Bologna respinge con una ordinanza le richieste della difesa di Salvatore Riina, che sono il differimento della esecuzione della pena, concesso a chi si trova in condizioni di grave infermità fisica, o, in subordine, la detenzione domiciliare.

Secondo il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, le patologie del detenuto possono essere trattate anche in carcere, escludendo la violazione del senso di umanità. Inoltre, la struttura carceraria nella quale si trova il detenuto, è idonea ad intervenire tempestivamente e quindi la detenzione non aggrava il rischio di morte per Riina. Infine, sempre secondo il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, la detenzione carceraria di Riina è necessaria per il suo elevato livello di pericolosità, considerato che lo stesso è il capo assoluto di Cosa Nostra e che questo ruolo non richiede prestanza fisica ed un ottimo stato di salute.

La difesa di Riina ricorre in Cassazione e la Corte ritiene che la motivazione su cui si fonda il rigetto della richiesta della difesa, sia insufficiente e a tratti contraddittoria. E’ carente poiché non tiene conto del complessivo stato di salute del detenuto (fa riferimento soltanto alla patologia cardiaca) e contraddittoria quando, da un lato afferma la compatibilità della detenzione in carcere con lo stato di salute, e dall’altro evidenzia carenze strutturali del penitenziario (ad esempio le ristrette dimensioni della cella che impediscono al detenuto di usufruire di un particolare letto rialzabile).

In definitiva, la Suprema Corte di Cassazione non ha deciso sulla sorte detentiva di Riina, bensì ha affermato e ribadito l’esistenza di un diritto del detenuto a morire dignitosamente, pertanto il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dovrà riesaminare il caso e motivare adeguatamente ogni decisione.

Tutto questo dal punto di vista strettamente giuridico. E sotto l’aspetto umano? Cosa rispondere ai tanti familiari delle vittime di mafia, che hanno visto morire i propri cari sotto i colpi inferti da Cosa Nostra? E cosa dire ai cittadini che hanno protestato sui social network? Ma soprattutto cosa ribattere a magistrati che, dimenticando d’essere laureati in giurisprudenza, azzardano giudizi medico-legali?

Ferma restando la solidarietà e la vicinanza a chi ha perduto un familiare in circostanze molto drammatiche, occorre fare una precisazione. Il presupposto sul quale si basano le proteste è certamente errato, poiché si invoca Giustizia a parole e vendetta nei fatti. Se dovessimo sostenere le veementi proteste, dovremmo anche irragionevolmente gioire della recente morte per suicidio in carcere di Marco Prato, accusato dell’omicidio di Luca Varani (il 23enne stordito e ucciso a Roma a colpi di martello e coltellate il 4 marzo 2016), e dovremmo pure assurdamente congratularci con chi ha percosso Stefano Cucchi fino a causarne la morte, e gli esempi potrebbero continuare.

In uno Stato di Diritto esistono punizioni che non violano e non devono violare i Diritti fondamentali della persona, e sicuramente l’applicazione delle pene è ben lontana dal concetto di vendetta.

Se il detenuto Salvatore Riina, e sottolineo se, versa realmente in gravi condizioni di salute e queste sono incompatibili con la detenzione carceraria, nessuno può arrogarsi il diritto di negargli ciò che il nostro codice penale prevede. Tutto ciò nulla toglie alla gravità dei fatti che gli sono stati contestati e per i quali è stato condannato, ma mi domando da cittadino: lo Stato è davvero così debole da non riuscire a proteggere la collettività, se non violando Diritti sacri come quelli contenuti nell’art. 27 c. 3 della Costituzione (le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato) e nell’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti)?

Le polemiche che si sono innescate sul nulla, poiché come ho detto non è stata ancora presa una decisione definitiva sulla detenzione di Riina, mi ricordano una nota favola di Fedro, quella del leone morente, in cui tutti gli animali si accaniscono su un leone agonizzante e quindi incapace di difendersi, e persino un asino lo prende a calci.

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FRANCESCO MURANA - Penalista palermitano con tante passioni che vanno dal pianoforte, alla scrittura, passando per il teatro, il video editing ed il doppiaggio. Volontario della Croce Rossa Italiana dal 2004, è stato fra l’altro impegnato per oltre tre mesi nelle operazioni di soccorso della popolazione abruzzese colpita dal sisma del 2009. Dal 2010 ha approfondito lo studio del Diritto Internazionale Umanitario e nel 2012 ha conseguito il titolo di Consigliere qualificato DIU per le Forze Armate, per le quali svolge attività di docenza. Nel 2013 si è specializzato in International Disaster Response Law presso l’International institute of humanitarian law e dal 2015 è docente nei corsi delle allieve Infermiere Volontarie della C.R.I..

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