venerdì 21 aprile 2017

Lo status di RIFUGIATO e la cattiva informazione: facciamo un pò di chiarezza

DI FRANCESCO MURANA - Prendo spunto da un caso approfondito nei giorni scorsi, per chiarire quali siano i requisiti per accedere allo status di rifugiato politico. Talib (nome di fantasia al fine di tutelare la privacy del protagonista del caso) è un giovane ghanese fuggito dalla propria città, dopo aver ucciso involontariamente un proprio connazionale durante una rissa. Approda in Italia nel 2006, chiede il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ma l’istanza viene rigettata più volte e nulla riescono ad ottenere i vari avvocati interpellati dallo stesso Talib.

Prima di procedere all’analisi dei requisiti che deve possedere un soggetto per vedere riconosciuto lo status di rifugiato, occorre fare chiarezza in merito ad alcuni vocaboli il cui uso erroneo è molto frequente. Accade spesso che termini come immigrato, profugo e rifugiato siano considerati sinonimi, ma così non è. E’ immigrato regolare colui il quale risiede in uno Stato che non è il suo, ed è in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità competenti;

è immigrato irregolare chi non è munito di regolare permesso di soggiorno o chi non lascia il territorio dello Stato pur essendo stato raggiunto da un provvedimento di espulsione.

E’ profugo chi fugge dal proprio paese a causa di conflitti armati, rivolte o catastrofi naturali.

E’ rifugiato chi, a norma dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 (Convenzione sullo statuto dei rifugiati), “nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato.” . Giuridicamente, quindi, il rifugiato è un soggetto meritevole di protezione, poiché se tornasse al paese di origine sarebbe vittima di persecuzioni, ossia gravi violazioni dei Diritti Umani commesse per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Il nostro Talib non rientra in quest’ultimo caso, ed è stato probabilmente questo il motivo per cui le sue istanze sono state respinte. Oltre tutto, a norma dell’art. 1 lett. F della stessa Convenzione ”le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati”.

Oltre che per il fondato timore di persecuzioni, lo straniero può essere riconosciuto rifugiato, in base all’articolo 10 della nostra Costituzione, se nel suo paese d’origine gli viene impedito “l’effettivo esercizio delle libertà democratiche.”

Fin qui abbiamo visto chi ha diritto di chiedere lo status di rifugiato, ma chi non può richiederlo? Innanzitutto chi è stato già riconosciuto rifugiato in un altro Stato; chi giunge da uno Stato, diverso da quello di appartenenza e che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra e nel quale non ha richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato; chi in Italia è stato condannato per delitti contro la personalità o la sicurezza dello Stato, contro l’incolumità pubblica, ovvero reati di riduzione in schiavitù, furto, rapina, devastazione e saccheggio, o comunque connessi alla vendita e al traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti, o, infine, di associazione di tipo mafioso o di appartenenza ad organizzazioni terroristiche; e infine chi ha commesso crimini di guerra oppure contro la pace o contro l’Umanità.

Analizziamo adesso i passi da seguire per ottenere lo status di rifugiato.

L’istanza può essere presentata in qualsiasi momento (non esistono termini di scadenza) presso gli uffici della Polizia di frontiera o all’Ufficio immigrazione della questura. La questura fornisce moduli da compilare con le motivazioni per le quali si richiede lo status di rifugiato, ai quali va allegata copia di un valido documento di identità. In mancanza di questo, si dovranno fornire le generalità all’Autorità di Polizia, indicando anche un domicilio a cui verranno inviate le comunicazioni.

Verranno rilasciate copie della richiesta e della documentazione, quindi si procederà al fotosegnalamento. L’istanza sarà inviata alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, la quale convocherà il richiedente asilo per consentirgli di esprimere i propri timori e motivare verbalmente la richiesta. In attesa della convocazione il questore rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile sino alla decisione della commissione. Se la persona è sprovvista di documento di identità, sarà ospitata in un centro di identificazione per un periodo massimo di venti giorni. Alla scadenza di detto periodo, se la commissione non si sarà ancora espressa, il richiedente asilo potrà lasciare il centro e gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile sino alla fine del procedimento.

La commissione decide entro tre giorni dall’audizione del richiedente e può:

1) riconoscere lo status di rifugiato;

2) respingere l’istanza, ma riconoscere la sussistenza di un pericolo in caso di ritorno in patria. In questo caso il questore rilascerà un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria, valido per un anno e rinnovabile.

3) rigettare la richiesta e di conseguenza il questore intimerà al soggetto di lasciare il territorio nazionale. Contro la decisione negativa della commissione, l’istante potrà presentare ricorso al Tribunale ordinario entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.



Di seguito alcuni dati del Ministero dell’Interno, aggiornati a febbraio 2017.


























FRANCESCO MURANA - Penalista palermitano con tante passioni che vanno dal pianoforte, alla scrittura, passando per il teatro, il video editing ed il doppiaggio. Volontario della Croce Rossa Italiana dal 2004, è stato fra l’altro impegnato per oltre tre mesi nelle operazioni di soccorso della popolazione abruzzese colpita dal sisma del 2009. Dal 2010 ha approfondito lo studio del Diritto Internazionale Umanitario e nel 2012 ha conseguito il titolo di Consigliere qualificato DIU per le Forze Armate, per le quali svolge attività di docenza. Nel 2013 si è specializzato in International Disaster Response Law presso l’International institute of humanitarian law e dal 2015 è docente nei corsi delle allieve Infermiere Volontarie della C.R.I..

Nessun commento:

Posta un commento