giovedì 20 aprile 2017

Parola d’ordine per la Pubblica Amministrazione: collaborare con il cittadino!

DI ROBERTA DI VINCENZO - Il termine “collaborare” deriva dal tardo latino ed è formato dal verbo labor preceduto dalla preposizione cum, da cui lavorare insieme.

Come si evince dal suo significato originario, tale concetto presuppone un’idea di condivisione che unisce due o più soggetti al fine di raggiungere un risultato comune.

In ogni ambito della nostra vita la collaborazione è un aspetto di primaria importanza perché ci consente di poter condividere la mole di lavoro che quotidianamente siamo chiamati a svolgere.

Tuttavia, non dobbiamo pensare che questo gesto appartenga esclusivamente alla sfera affettiva e sentimentale di ciascuno di noi ma, a diversi livelli, la collaborazione si presenta come uno strumento imprescindibile per la vita socio - economica della comunità.

Ebbene, la collaborazione, quale strumento - chiave delle nostre relazioni sociali è posta a fondamento della convivenza civile e ne investe tutte le sue aree di appartenenza, da quella privata a quella pubblica.

Per tale ragione, a livello amministrativo, il legislatore ha basato l’intero assetto organizzativo sull’importanza dell’interazione e della comunicazione ad opera delle singole pubbliche amministrazioni.

Si sa che la macchina burocratica soffre per la farraginosità dei suoi meccanismi e che, spesso e volentieri, non è per niente semplice districarsi agevolmente nei suoi meandri. Quante volte il cittadino per il disbrigo della pratica più semplice è costretto ad interminabili ore di fila dietro agli sportelli per poi sentirsi dire che manca questo o quel documento e che : “Mi spiace, deve tornare domani!”.

La negligenza, figlia della mancanza totale di comunicazione e di collaborazione tra gli organi della pubblica amministrazione, può dar vita a spiacevoli vicende.

È quanto è accaduto ad uno sventurato e smemorato conducente di ciclomotore che, ai controlli di routine effettuati sul mezzo nel quale circolava, non esibisce la patente di guida alla richiesta degli agenti verificatori, perché, sbadatamente, l’aveva lasciata a casa.

In sede di verifica, gli stessi organi di polizia avevano controllato, attraverso l’accesso ai pubblici registri, l’esistenza e la validità del documento ma avevano invitato lo stesso il mal capitato a recarsi presso un ufficio di polizia per esibire il documento di guida, così come stabilito dall’art. 180, co. 8, Codice della Strada.

Lo smemorato motociclista non cogliendo bene l’invito, non si presenta nei luoghi indicati dalla polizia, e così ben presto, vede recapitarsi presso la propria abitazione il verbale contenente una multa per il mancato ottemperamento degli obblighi di legge, di cui sopra, non restandogli altra soluzione che adire l’autorità giudiziaria per sentire dichiarare l’illegittimità del verbale e contestualmente chiederne l’annullamento.

Fortunatamente per il cittadino, il Giudice di Pace ha accolto le motivazioni dedotte in sede di ricorso, ribadendo che l’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, regolando l’accertamento d’ufficio ad opera della Pubblica Amministrazione, dispone che sia le pubbliche amministrazioni che i gestori di pubblici servizi, sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

Questi accessi diretti rispondono ad esigenze di rilevanza dell’interesse pubblico in modo da semplificare procedure ritenute superflue.

Nello specifico, i controlli d’ufficio che si svolgono per accertare e verificare la veridicità delle autodichiarazioni dei cittadini sono funzionali e finalizzati alla semplificazione del sistema amministrativo, in modo tale da rendere il servizio al cittadino più efficiente ed economico, perché la velocità dimezza sicuramente i costi.

Tuttavia, vediamo come, nella vicenda appena descritta, una svista e una mancanza di comunicazione hanno attivato un’altra dispendiosa macchina pubblica che è quella della giustizia che non tutti possono permettersi a livello economico.

Morale della favola? Se gli agenti avessero correttamente collaborato correttamente applicando il principio di leale collaborazione con il cittadino non ci sarebbe stato bisogno di inviare al motociclista un ulteriore verbale nel quale si chiedeva un inutile pagamento e un inutile obbligo.

Il difetto di comunicazione alla base degli agenti verificatori ha innescato una reazione a catena a discapito del mal capitato cittadino il quale, per non pagare una multa non dovuta, è stato costretto a ricorrere alle vie legali.

Alla luce della storia appena narrata, sorge spontaneo riflettere sulla capacità delle nostre istituzioni a preservare e garantire l’interesse del cittadino e dell’intera comunità, nel rispetto della normativa vigente.

Tuttavia, bisogna restare ottimisti e agire all’insegna della collaborazione con la Pubblica Amministrazione, tenendo a mente che il vero cambiamento parte sempre dal basso!
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ROBERTA DI VINCENZO - Nata a Palermo nel 1987, dopo la maturità classica, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dove si laurea nel 2014. 

Nel 2017 consegue la specializzazione in diritto tributario presso la Scuola di Specializzazione e di Alta formazione del difensore tributario edita dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati tributaristi italiani (UNCAT). Amante dei libri e dell’arte della scrittura, è agli esordi nelle vesti di redattrice per il blog del Consultorio dei Diritti Mif. 
Crede nell’importanza dell’informazione come mezzo di supporto necessario alla collettività capace di risolvere i problemi in modo libero e consapevole.

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