giovedì 9 novembre 2017

Il Matrimonio - fonti normative

Al Consultorio dei diritti MIF si parla di MATRIMONIO. In un'ottica multidisciplinare verrà affrontato l'argomento in diversi capitoli per offrire un inquadramento generale e dare maggiore chiarezza agli aspetti trattati e rendere più comprensibile le differenze che sussistono tra gli stessi.
Il primo capitolo sarà dedicato all’inquadramento normativo dell’istituto del matrimonio .
Il secondo avrà per oggetto le differenze tra il giudizio civile della separazione legale dei coniugi e del divorzio. Infine, l’ultimo capitolo sarà dedicato alle unioni civili recentemente riconosciute dal nostro LEGISLATORE .


IL MATRIMONIO -FONTI NORMATIVE

Ebbene, iniziamo la trattazione del matrimonio partendo dall'esame dell’ultima lettera che compone l’acronimo del nostro Consultorio “ M.I.F.” ossia la lettera F che sta per famiglia la quale si fonda sull'unione tra uomo e donna che si prestano reciproca assistenza morale, economica e spirituale (ossia l’affectio maritalis ).

Infatti, Il termine matrimonio nel linguaggio comune indica l'unione tra un uomo e una donna sancita davanti un ministro di culto (prete o pastore ) o un ufficiale di stato civile avente natura civile o religiosa. Adesso tale termine viene riferito anche ai matrimoni tra uomini omosessuali, ma di questo parleremo più avanti.

Secondo la definizione del diritto civile dobbiamo distinguere il matrimonio in matrimonio – atto e matrimonio - rapporto: con la prima, si intende il matrimonio-atto, ovvero il negozio giuridico con il quale un uomo e una donna dichiarano con le dovute formalità di volersi prendere reciprocamente per marito e moglie, formando così una famiglia (per es., quando si dice: il matrimonio tra Tizio e Caia è stato celebrato il tale giorno); con la seconda, si intende il matrimonio-rapporto, comprensivo di tutti gli effetti di natura sia personale che patrimoniale, che scaturisce dalla celebrazione del negozio matrimoniale (per es., quando si dice: il matrimonio tra Tizio e Caia dura da più di trent’anni).

Le fonti normative che regolano il predetto istituto sono:

- gli artt 29 e 31 della Costituzione . il primo dispone che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e che quest’ultimo è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi” mentre il secondo statuisce che “la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.”

- il titolo VI del libro I artt. 79-230 bis del codice civile, ampiamente novellato e modificato per armonizzarlo con la Costituzione (in particolare, con la l. n. 151/1975, che ha riformato il diritto di famiglia), regola il matrimonio in maniera dettagliata.

La convenzione matrimoniale è il contratto con il quale i coniugi stabiliscono un regime patrimoniale coniugale diverso dalla comunione legale, e cioè il regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale.

È pacifico che le unioni coniugali nascono dalla libera volontà delle parti di voler convolare a nozze e quindi il matrimonio è a forma così detta libera.

Tuttavia, dobbiamo fare riferimento anche al “matrimonio forzato“ ovvero un matrimonio in cui una o entrambe le persone coinvolte, bambini o adulti, vengono fatte sposare senza tenere conto della loro volontà o, addirittura, contravvenendola apertamente. Tale pratica è presente soprattutto in quei paesi in cui non è sviluppata una cultura di rispetto per i diritti dell'individuo.

Alcune culture tradizionali praticano ancora il matrimonio per rapimento, una forma di matrimonio forzato in cui una donna che è rapita e stuprata da un uomo è poi considerata sua moglie. Oggi il matrimonio per rapimento è pratica corrente in paesi rurali e tradizionalisti, come il Kirghizistan. Alla fine del periodo sovietico pare il numero di rapimenti a scopo matrimonio sia salito in maniera esponenziale toccando anche le città.

Il dibattito ha preso avvio nel 2011, dopo che alcune donne sposate a forza si sono suicidate.

Nella nostra tradizione siciliana la "fuitina" ("piccola fuga") è un esempio di matrimonio per rapimento dove però si presume generalmente che rapitore e rapita siano complici per sfuggire all'opposizione della famiglia di lei all'unione in matrimonio. Essa consiste nella fuga dei futuri sposi per avere rapporti sessuali come tra marito e moglie: essendo in questo modo la donna "compromessa", la sua famiglia "dovrà" accettare il matrimonio come "riparatore".

Il matrimonio può essere celebrato secondo tre possibili riti.

Il rito canonico-civile, comunemente detto concordatario o religioso, (disciplinato dal concordato lateranense tra la Santa Sede e l’Italia dell’11 febbraio 1929, modificato dall'accordo del 18 febbraio 1984, ratificato con l. n. 121/1985), ha luogo secondo le norme del diritto canonico e davanti a ministro del medesimo culto; al matrimonio così celebrato sono riconosciuti anche gli effetti civili a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile. La trascrizione non potrà avere luogo qualora gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione o sussista un impedimento che la legge civile considera inderogabile, ma sarà ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. Il matrimonio produce gli effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. Nel caso dei culti acattolici ammessi nello Stato, il rito del matrimonio è celebrato davanti a ministri autorizzati ed è regolato dalle disposizioni relative al matrimonio di rito civile, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio (art. 83 c.c.). Il ministro celebrante compila l’atto di matrimonio e lo trasmette all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione.

Il rito civile, infine, è celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile, che, alla presenza di due testimoni, legge ai nubendi ( futuri sposi ) gli art. 143, 144 e 147 c.c., riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente per marito e moglie e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio (art. 107 c.c.). L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione. La prova della celebrazione del matrimonio può essere data esclusivamente sulla base dell’atto di matrimonio, salvo il caso di distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile; in questo caso la celebrazione del matrimonio può essere provata con ogni mezzo.

La distinzione delle forme di celebrazione del matrimonio sopra indicate assumono rilievo in sede giuridica ed in particolare nelle procedure c.d. di divorzio ( che verrà approfondito nel successivo capitolo) poichè nel caso del rito religioso o concordatario si parlerà di cessazione degli effetti civili del matrimonio invece nel caso di matrimonio civile avremo un giudizio di scioglimento del matrimonio.

Altro aspetto da considerare del rapporto coniugale è il Regime patrimoniale familiare.

Nello svolgimento della mia attività lavorativa molto spesso capita che i clienti pongono domande attinenti alla comunione legale e in particolare se i bene acquistati prima o dopo il matrimonio fanno parte della medesima-

Cerchiamo di fare ordine : il nostro ordinamento prevede un complesso di norme che regolano le spettanze ed i poteri dei coniugi in merito all’acquisto ed alla gestione dei loro beni. Tale normativa prevede i seguenti regimi patrimoniali che possono essere adottati:

Comunione legale dei beni (art. 159 c.c.) – Rappresenta il regime legale ordinario dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il quale – in mancanza di un loro diverso ed esplicito accordo – si stabilisce in via automatica all’atto della celebrazione del matrimonio.


Fanno parte della comunione: tutti i beni acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi durante il matrimonio (ed a costoro appartengono in parti uguali); i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; gli utili e gli incrementi di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi.

Restano, invece, esclusi dalla comunione: i beni di cui ciascun coniuge era titolare già prima del matrimonio; i beni acquisiti da taluno dei coniugi per successione o donazione (tranne che siano stati in tali atti espressamente attribuiti alla comunione); i beni di uso strettamente personale; i beni che servono all’esercizio di una professione; i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni; la pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa; i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

La comunione si scioglie nei seguenti casi: per morte di uno dei coniugi; per dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi; per divorzio; per separazione personale; per annullamento del matrimonio; per fallimento di uno dei coniugi; per separazione giudiziale dei beni; per accordo convenzionale tra i coniugi circa il mutamento del regime di comunione.

Comunione convenzionale (artt. 210-211 c.c.) – Si costituisce mediante un espresso accordo (o convenzione) tra i coniugi, tramite il quale essi stabiliscono un regime patrimoniale teso a disciplinare in modo diverso l’ordinario regime di comunione legale. In particolare, con tale convenzione possono rientrare in comunione: i beni acquisiti primi del matrimonio; i beni ricevuti per donazione o successione; i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di beni personali. Tale regime necessita di essere sancito mediante atto pubblico.

Separazione legale dei beni (art. 215 c.c.) – Si costituisce anch’essa tramite espresso accordo tra i coniugi, tramite il quale ciascuno conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Nulla vieta che essi possano, tuttavia, acquistare taluni beni in comunione. Tale regime di separazione può essere dichiarato al momento della celebrazione del matrimonio e annotato a margine dell’atto di matrimonio stesso, oppure stipulato successivamente mediante atto pubblico, parimenti da annotare a margine dell’atto di matrimonio.

Fondo patrimoniale (artt. 167-177 c.c.) – È formato da un complesso di beni immobili, beni mobili registrati o anche titoli di credito finalizzato a soddisfare esclusivamente i bisogni della famiglia. Tale vincolo di destinazione comporta una specifica disciplina in materia di amministrazione ed alienazione dei beni di cui il fondo è composto. Si costituisce con atto pubblico su accordo di entrambi i coniugi o per volontà di uno solo di essi, ovvero per volontà di un terzo, anche per testamento. La destinazione del fondo termina a seguito della dichiarazione giudiziale di annullamento o nullità del matrimonio o del divorzio coniugale.


e) Modificazioni dello stato coniugale

Sebbene il matrimonio civile sia finalizzato a costituire un consorzio di vita coniugale essenzialmente stabile e duraturo, tuttavia i suoi effetti possono subire successive modificazioni in sede giudiziaria (ad esclusione di quelli riguardanti i figli minori o comunque non autosufficienti), qualora intervenga domanda di separazione personale e/o di divorzio ad esclusiva iniziativa di entrambi i coniugi o di taluno di essi, ovvero domanda di nullità o annullamento per motivi di invalidità assoluta o relativa, ad iniziativa di chi sia legittimato all’azione nei casi contemplati dalla legge e nel rispetto dei termini rispettivamente stabiliti.

Per l’esame di questi singoli istituti si rinvia ai rispettivi capitoli come anticipato in premessa (cfr. Separazione – Divorzio –) .

Concludo la trattazione di questo capitolo con questa citazione

Allora Almitra di nuovo parlò e disse: Che cos’è il Matrimonio, maestro?
E lui rispose dicendo:
Voi siete nati insieme e insieme starete per sempre.
Sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni.
E insieme nella silenziosa memoria di dio.
Ma vi sia spazio nella vostra unione,
E tra voi danzino i venti dei cieli.
Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore:
Piuttosto vi sia un moto di mare tra le sponde delle vostre anime.
Riempitevi l’un l’altro le coppe, ma non bevete da un’unica coppa.
Datevi sostentamento reciproco, ma non mangiate dello stesso pane.
Cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo,
Come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di musica uguale.
Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro,
Poiché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori.
E siate uniti, ma non troppo vicini;
Le colonne del tempio si ergono distanti,
E la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro
(KAHLIL GIBRAN)
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DANIELA SPINNATO - Avvocato penalista e civilista del Foro di Palermo, ha studiato presso l'Università degli studi di Palermo ed ha conseguito un corso di specializzazione in Diritto Penale e Processuale di Impresa presslo l'Università LUMSA di Palermo.
Ha per anni prestato la sua attività professionale presso lo Sportello Giuridico della Caritas Diocesiana occupandosi del Settore Penale ed in particolare del diritto all'immigrazione. Attualmente ha anche assunto incarichi professionali rappresentando Enti Pubblici in processi di una certa entità. Una donna determinata che "si è fatta da sola" facendosi largo nell'ambito professionale senza scendere a compromessi, che ama viaggiare per saziare il desiderio di conoscere posti nuovi. Ascolta tanta musica, pratica sport e le piace dedicarsi alla lettura. Una persona che crede fermamente in determinati valori quali:" ONESTA', FIDUCIA, FAMIGLIA".

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