lunedì 24 luglio 2017

Diritto dei nonni a frequentare i nipoti

DI ROBERTA DI VINCENZO

La famiglia.

Nel corso della nostra vita a seconda dell’età, delle esperienze che facciamo, della gente che incrociamo, non ci rendiamo conto di quanto la famiglia influenzi il nostro carattere e la nostra personalità.

I genitori, i nonni, gli zii, i cugini sono solo alcune delle persone che condizionano la nostra crescita.

Ovviamente, non sono a fare la retorica sulla famiglia, ma quando mi hanno chiesto di scrivere sui rimedi giuridici che l’ordinamento prevede per tutelare il diritto dei nonni a frequentare i nipoti in caso di lite con i genitori, mi sono venute in mente queste riflessioni.

Per questa ragione, vorrei parlare della famiglia bella, della famiglia che ci protegge e che ci ama anche a scapito delle liti e delle incomprensioni.

In particolar modo, i nonni sono il centro della famiglia perché da loro ha tutto inizio, loro generano i nostri genitori e se ne prendono cura, li amano e in un secondo momento continuano a dispensare il loro amore anche ai nipoti, fino a quando per una lite o un banale dissapore tutto finisce.


I padri e le madri per ripicca e per incomprensione lasciano che i nonni si allontanino dai nipoti, e questa è una privazione ingiusta.

Accade di sovente che il matrimonio finisca e raggiunga il capolinea con un divorzio, oppure che la mamma/figlia litighi con la mamma/nonna o con la suocera o con il cognato, insomma capita che tra adulti i legami cambino e sono questi i fattori che nella maggior parte dei casi scatenano l’allontanamento tra i nonni e i nipoti.

Così, quando non si ha la forza per affrontare la causa della lite e si preferisce la via più semplice dell’allontanamento, l’ordinamento interviene a modo suo, per tutelare le parti più deboli.

L’articolo 137 bis del codice civile dispone che: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336 secondo comma”.

Brevemente, dal punto di vista procedurale, sulla scorta della disciplina dettata dal citato secondo comma dell’art. 336 c.c., uno dei genitori, un parente o il pubblico ministero possono proporre ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni che decide previa audizione facoltativa del figlio minore che abbia già compiuto dodici anni ma anche di età inferiore, ove capace di discernimento.

In questo procedimento, la legge prevede che il minore e il genitore siano assistiti da un difensore. Inoltre, se il provvedimento è richiesto contro uno dei genitori, il giudice deve disporre l’ascolto anche di questi.

Infine, in caso di urgente necessità il Tribunale può adottare anche provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio[1].

Ed è proprio l’interesse del minore ad essere al centro di tutto il procedimento.

Su un caso simile, il Tribunale di Venezia con un decreto del 7 novembre 2016 ha chiarito che il rapporto tra i nonni e il nipote deve essere significativo nella misura in cui deve recare un pregiudizio concreto e reale per il bambino.

In parole povere, la mancanza che viene imposta al minore - ovvero l’impedimento nel frequentare i nonni - deve ledere in modo incisivo il percorso di crescita e di formazione dell’infante.

Da qui si ritorna alla premessa iniziale.

Si tratta della famiglia “buona” intendendosi tale il nucleo di affetti che apporta benessere al minore consentendogli di crescere in modo sano ed equilibrato.

La ragione di tutto ciò è di tutelare i bambini dalle complicazioni degli adulti ed evitare di privarli di un rapporto assolutamente benefico per loro solo perché non hanno raggiunto l’età prevista dalle legge e la maturità che presumibilmente ne consegue, per potere decidere in maniera autonoma.

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[1] Il procedimento ex art. 137 bis c.c. non ha natura contenziosa e rientra nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, per tale ragione i provvedimenti emessi dal Tribunale possono essere modificati e revocati in qualsiasi momento. Gli stessi sono reclamabili dinanzi alla Corte di Appello. Quest’ultima decide mediante decreto che non avendo carattere decisorio e definitivo non può essere impugnato con ricorso per cassazione.
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ROBERTA DI VINCENZO - Nata a Palermo nel 1987, dopo la maturità classica, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dove si laurea nel 2014. 

Nel 2017 consegue la specializzazione in diritto tributario presso la Scuola di Specializzazione e di Alta formazione del difensore tributario edita dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati tributaristi italiani (UNCAT). Amante dei libri e dell’arte della scrittura, è agli esordi nelle vesti di redattrice per il blog del Consultorio dei Diritti Mif. 
Crede nell’importanza dell’informazione come mezzo di supporto necessario alla collettività capace di risolvere i problemi in modo libero e consapevole.

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